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Scritto da Adminisrator   
Venerdì 24 Febbraio 2012 13:34

 

 

Novità normative

 

Nell’ambito del “decreto semplificazioni”: eliminazione del Documento Programmatico di Sicurezza

 

L'art. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, in un ottica di semplificazione degli adempimento burocratici a carico delle imprese, ha abrogato l’art. 34, comma 1 lett. g) e comma 1 bis del D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), oltre che l’Allegato B, paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del medesimo D.Lgs n. 196 del 2003.

Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ha, quindi, previsto la totale eliminazione, a decorrere dal 31.03.2012, dell’onere delle imprese di predisporre e aggiornare annualmente il Documento Programmatico di Sicurezza (DPS).

Conseguentemente, vengono eliminate pure le previsioni sanzionatorie relative a tale adempimento. E, in particolare, l’art. 162, comma 2 bis del D.Lgs n. 196 del 2003 disciplinante le sanzioni amministrative per irregolarità del DPS e l’art. 169 del D.Lgs n. 196 del 2003 relativo al trattamento illecito dei dati personali.

Restano ferme, invece, tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dalla normativa vigente.

Partecipazione alle gare d’appalto nell’ambito del “decreto semplificazioni”

L’art. 20 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, in un’ottica di snellimento degli oneri a carico dei partecipanti alle gare d’appalto, ha introdotto nel D.Lgs n. 163 del 2006 l’art. 6 bis, con il quale è stata prevista l’istituzione presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

A norma del predetto articolo 6 bis, a decorrere dall’1.01.2013, la sopra citata Banca dati dovrà acquisire tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario richiesti dal medesimo D.Lgs n. 163 del 2006 per la partecipazione alle gare d’appalto.

Conseguentemente, le imprese potranno partecipare alle procedure di evidenza pubblica semplicemente presentando un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra.

Spetterà poi alla stazione appaltante verificare la veridicità dell’autodichiarazione consultando il fascicolo elettronico dell’impresa presso la Banca dati nazionale.

Crisi da sovra indebitamento e accordo con i creditori

Con l’entrata in vigore della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, un soggetto privato o un’impresa che si trovino in una situazione di squilibrio tra il patrimonio immediatamente monetizzabile e gli impegni economici a cui devono far fronte (c.d. squilibrio finanziario – patrimoniale) ovvero nella perdurante impossibilità di pagamento dei debiti, possono concludere con i creditori un accordo volto a garantire la graduale estinzione delle obbligazioni. Tale procedura può essere attivata solo quando non sia possibile dare corso alle procedure concorsuali già esistenti (es. concordato preventivo, fallimento). La proposta deve contenere l’indicazione delle scadenze, le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate e le modalità di liquidazione dei beni. In presenza di alcuni presupposti è possibile chiedere la moratoria sino a un anno. Il piano, tuttavia, deve prevedere l’integrale pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori estranei all’accordo. La procedura da crisi deve essere gestita da appositi organismi istituiti presso enti pubblici  che hanno, tra l’altro il compito svolgere un’analisi sulla fattibilità del piano. La domanda deve essere depositata presso il Tribunale ove il debitore è residente o ha la propria sede legale.

 

 

In giurisprudenza

Contratto a termine e mancata valutazione dei rischi

 

A norma dell’art. 3, lett. d) del D.Lgs n. 368 del 2001 è vietato stipulare contratti a termine “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni”.

Tale precetto è stato introdotto allo scopo di assicurare una maggiore tutela del lavoratore a termine, avendo quest’ultimo un minore famigliarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro, a causa della minore esperienza e professionalità.

In ragione di ciò la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, ha stabilito che la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, da parte di un’impresa che non abbia effettuato la valutazione dei rischi è nulla per contrarietà a norma imperativa.

Spetta al datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, provare di aver effettuato la valutazione dei rischi in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine.

In difetto il contratto di lavoro si considererà a tempo indeterminato e al lavoratore spetterà, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 5 del D.Lgs n. 183/2010, una indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Nullità del bilancio di esercizio per divaricazione tra risultato effettivo e risultato esposto.

  Il bilancio d'esercizio ha lo scopo di offrire ai soci e ai terzi, alla fine di ciascun esercizio sociale, una informazione chiara, veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Con la sentenza n. 5250 del 2012, la Suprema Corte di Cassazione è di recente intervenuta sul tema dell’accertamento della falsità del bilancio in perdita.

In particolare, è stato chiarito che l’esistenza di una divaricazione, pur non quantificata con precisione, tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza è sufficiente ai fini della declaratoria dell’illiceità del bilancio stesso e della nullità della delibera assembleare che lo ha approvato.

Nessun rilievo ha la mancanza di prova in ordine all’esatta misura di tale divaricazione.

Il convincimento del Giudice in ordine alla prova di un fatto può, infatti,  fondarsi a norma dell’art. 2729 c.c anche su una presunzione semplice, purché precisa, grave e concordante.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia richiamata ha dichiarato la nullità del bilancio contestato in ragione dell’esistenza di una notevole discrepanza con i dati dei bilanci di esercizio degli anni precedenti e dell’anno successivo, non spiegabile con le difficoltà economiche lamentate dalla società.

Revocatoria fallimentare: è esclusa l’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle entrate.

La Corte di Cassazione con sentenza del 5.03.2012 n. 3398 ha escluso che l’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate su beni immobili del contribuente insolvente dichiarato fallito sia revocabile ex art. 67 legge fallimentare.

L’azione revocatoria fallimentare, infatti,  può essere proposta solo relativamente alle ipoteche legali e giudiziarie nel cui novero non può essere ricompresa l’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle entrate (ex art. 77 DPR 602/1973) che costituisce un’ipotesi autonoma.

La Corte di Cassazione ha rilevato che l’intero ordinamento conferma la peculiarità della disciplina relativa al recupero dei crediti di natura tributaria; in particolare al provvedimento amministrativo emesso dall’Amministrazione è titolo esecutivo senza necessità di vaglio da parte dell’autorità giudiziaria ed, inoltre, la stessa legge fallimentare (art. 67 R.D. 267/1942) esclude che possano essere soggetti all’azione revocatoria fallimentare i pagamenti di imposte scadute, “venendosi così a confermare in modo estrememante significativo, il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione Finanziaria”.

Auto in leasing: non è confiscabile anche se il conducente è in stato di ebbrezza

L’automobile condotta in stato di ebbrezza non può essere confiscata se oggetto di contratto di leasing traslativo e se il soggetto concedente il mezzo sia estraneo al reato.

Appurata l’estraneità della società di leasing alla commissione del reato, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (14484 del 17.04.2012) non si potrà procedere alla confisca del mezzo, dovendosi, viceversa procedere all’applicazione della sanzione accessoria del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida.

Ristrutturazione di immobile ad uso commerciale

La ristrutturazione di un immobile ad uso commerciale deve essere eseguita con il consenso del proprietario.

Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza 1761 dell’8.02.2012 ha confermato la risoluzione del contratto di locazione in quanto il conduttore aveva ristrutturato l’immobile senza l’autorizzazione del proprietario. Secondo i giudici della Suprema Corte il mancato rispetto della clausola contrattuale che prevedeva l’obbligo di autorizzazione, determina un inadempimento di grave importanza avendo riguardo al bilanciamento degli interessi coinvolti.

Cassa integrazione guadagni e rotazione dei lavoratori

 

La scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione Guadagni deve essere effettuata in base al criterio della rotazione, tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni.

Nel caso in cui datore di lavoro non ritenga di poter applicare la rotazione deve indicarne specificatamente i motivi nella domanda di ammissione al trattamento di CIGS.

Sul punto è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5179/2012, chiarendo  che la collocazione in Cassa Integrazione è illegittima se nella comunicazione di avvio della procedura non sono state indicate le ragioni per le quali non si vuole procedere a rotazione.

Parimenti illegittima è la collocazione dei lavoratori in Cassa Integrazione nel caso in cui, nella domanda di ammissione, non sia stato indicato il criterio usato per la rotazione.

 
 
 

       

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Aprile 2012 09:06